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Rimborso energia elettricaRichiesta di concessione delle tariffeLe persone fisiche e giuridiche, nonché i soggetti pubblici e i condomini di unità abitative e/o di edifici che siano interessati all’incentivazione del fotovoltaico, individuati come soggetti responsabili nel DM 19 febbraio 2007, devono far pervenire al GSE - entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, pena la decadenza dall’ammissibilità alle tariffe incentivanti – l’apposita richiesta di concessione della tariffa pertinente.
Ad ogni richiesta verrà assegnato automaticamente, dal sistema informativo del GSE, un numero identificativo “N°= …………” dell’impianto fotovoltaico. Tale numero identificativo dovrà essere utilizzato per la richiesta dell’incentivo e per qualsiasi comunicazione del Soggetto Responsabile inerente l’incentivazione. Le richieste per l’incentivazione, corredate dell’apposita documentazione di supporto, dovranno essere inoltrate a: Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A. Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM 19 febbraio 2007 N°= ………… (Numero identificativo Impianto) Viale Maresciallo Pilsudski, 92 00197 - Roma Le richieste possono pervenire: * a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento (A.R.); * tramite posta celere, posta prioritaria o ordinaria; * tramite consegna a mano; * tramite corriere. Ogni plico dovrà contenere una sola richiesta. Ai fini dell’ammissibilità alle tariffe incentivanti farà fede la data di protocollo in ingresso apposta dall’Ufficio Protocollo del GSE (coincidente con quella dell’avviso di ricevimento nel caso si scelga l’invio tramite plico raccomandato con A.R.. Qualora la documentazione venga consegnata a mano, il GSE rilascerà, su richiesta dell’incaricato, copia del frontespizio con la data di protocollo in ingresso). L'Ufficio Protocollo del GSE è aperto al pubblico nei giorni feriali (lunedì-venerdì) negli orari 8.30-13.00 e 13.30-17.30. Tariffe riconosciuteLe tariffe riconosciute agli impianti in esercizio ai sensi del decreto 19 febbraio 2007 - variabili in funzione della classe di potenza degli impianti e del livello di integrazione architettonica – sono indicate nella tabella seguente: * I valori delle tariffe sopra menzionati sono riferiti agli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra la data di emanazione della delibera 90/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) prevista dal decreto 19 febbraio 2007 ed il 31 dicembre 2008. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008 (con arrotondamento alla terza cifra decimale). Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro: * impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano l’energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni); In tutti i casi, compresa la reiterazione di interventi che conseguono ulteriori riduzioni del fabbisogno di energia, il premio non può superare la percentuale del 30% della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio degli impianti. Il premio spetta altresì, nella misura del 30% qualora le predette unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio o unità immobiliari, inferiore di almeno il 50 % rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e l’entrata in vigore della delibera 90/07dell’AEEG, prevista dal decreto, le tariffe applicate sono quelle previste per l’anno 2007 dal decreto 19 febbraio 2007 (sempre che tali impianti siano stati realizzati nel rispetto delle condizioni dei decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe dei predetti decreti). Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali ù si continueranno ad applicare le tariffe definite per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010. |
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